Dopo i chiarimenti già forniti con la circolare n. 132 del 10 settembre 2021, ora, con il messaggio n. 1568 del 7 aprile 2022, l'Istituto riepiloga l’intero flusso di erogazione dell'indennità di malattia per questi lavoratori, soffermandosi in particolare sulle ipotesi di pagamento diretto della prestazione.
Dai chiarimenti dell'INPS emergono nuovi adempimenti “collaborativi” per il lavoratore e per il datore di lavoro. Vediamo quali sono.
L'INPS ricorda quanto già precisato nella circolare n. 132/2021 in merito alle modalità di erogazione dell'indennità di malattia per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (gestione ex ENPALS).
L'indennità di malattia in parola:
1) è anticipata dal datore di lavoro per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato e portata a conguaglio dei contributi dovuti all’INPS. Se il lavoratore a tempo indeterminato ha maturato i requisiti contributivi richiesti per l'indennità con giornate effettuate presso un altro datore di lavoro, il datore di lavoro che anticipa la prestazione deve accertare l’effettiva sussistenza dei requisiti e la retribuzione percepita per determinare l'importo dell'indennità da erogare. A tal fine il lavoratore è tenuto a prestare la piena collaborazione al datore di lavoro fornendo eventuale documentazione a supporto;
2) per i lavoratori a tempo determinato, invece, l'INPS procede con il pagamento in modalità diretta, essendo in possesso delle informazioni necessarie anche con riferimento ai rapporti di lavoro pregressi.
Il primo step della procedura amministrativa è rappresentato dalla presentazione telematica (o eccezionalmente in modalità cartacea, se l'invio telematico non è possibile) del certificato di malattia.
Il certificato di malattia, che costituisce a tutti gli effetti domanda di prestazione, va redatto, di norma e secondo le regole valide per la generalità dei lavoratori, dal primo giorno dell’evento e:
- va trasmesso telematicamente dal medico curante mediante il canale SAC (D.M. 18 aprile 2012),
- o va inviato direttamente dal lavoratore all’INPS e al datore di lavoro, entro 2 giorni dal rilascio, se eccezionalmente compilato in modalità cartacea.
Per i casi di pagamento diretto della prestazione di malattia, l'INPS chiarisce che, se la Struttura territoriale di competenza non dovesse essere in possesso di tutti gli elementi informativi necessari al pagamento dell’indennità economica, il lavoratore può utilizzare il modello “SR188”, denominato “Modalità di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito”, indicando nel campo libero l’evento di malattia a cui si fa riferimento e allegando eventuale documentazione utile all’istruttoria (ad esempio, il contratto di lavoro).
Il modello va trasmesso mediante i consueti canali (posta ordinaria o raccomandata, posta elettronica, ecc.) alla Struttura territoriale di riferimento in base alla residenza o al domicilio abituale del lavoratore.
Per i casi di anticipazione da parte del datore di lavoro, l'INPS ricorda l’importanza di valorizzare, in Uniemens, l’elemento obbligatorio . Il campo consente di distinguere il tipo di trattamento retributivo che il datore di lavoro garantisce al lavoratore nei casi di assenza per malattia sulla base del contratto di riferimento. Una informazione necessaria in quanto la Struttura territoriale di competenza, sulla base di questo elemento, può procedere al pagamento dell’indennità previdenziale ove spettante, nei casi di pagamento diretto, senza necessità di richiedere ulteriore documentazione al lavoratore (specifico contratto di riferimento e buste paga relative all’evento di malattia).
Ricevuta la certificazione di malattia e la documentazione per i casi di pagamento diretto, la Struttura territoriale di competenza avvia l’istruttoria tempestivamente, verificando in primo luogo la sussistenza del diritto del lavoratore alla tutela previdenziale della malattia.
A tal fine, le verifiche sono condotte considerando le comunicazioni mensili dei datori di lavoro (Uniemens) e gli altri dati presenti nelle banche dati dell’INPS (comunicazioni obbligatorie al Ministero del Lavoro). E' possibile richiedere, se è ritenuto opportuno, al lavoratore una dichiarazione di responsabilità nella quale l’interessato attesti di non percepire la piena retribuzione in caso di malattia da parte del datore di lavoro, ai sensi dello specifico contratto di lavoro.
L'INPS verificherà poi la sussistenza del requisito contributivo, il numero delle giornate lavorate, la data di fine rapporto di lavoro e, ove necessario, il dato riferito alla retribuzione media globale giornaliera e inserisce a conclusione i relativi dati negli appositi campi presenti nella procedura di gestione. |