Il settore artistico e culturale è stato uno dei più colpiti dalla crisi economica provocata dalla pandemia. Le chiusure dei teatri, l’annullamento dei concerti, la sospensione delle produzioni hanno costretto migliaia di lavoratori a rimanere fermi a casa.
Con il Decreto Sostegni Bis, il Governo ha previsto una speciale indennità di disoccupazione (denominata ALAS) per i lavoratori autonomi dello spettacolo, in vigore a partire da gennaio 2022.
Possono richiedere ALAS tutti i lavoratori autonomi, con contratto a tempo determinato, che prestano attività artistica o tecnica «direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli», gli «esercenti attività musicali» e tutti gli autonomi iscritti all’ENPALS del mondo sportivo.
I richiedenti devono inoltre soddisfare tutti questi requisiti:
1) aver maturato almeno 15 giornate di contribuzione dal 1° gennaio dell’anno precedente e fino al momento della presentazione della domanda;
2) aver avuto un reddito imponibile, complessivamente valutato, non superiore a 35.000 euro nell’anno precedente alla domanda;
3) non essere titolari di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato;
4) non percepire il reddito di cittadinanza o la Naspi o altre forme di indennità di disoccupazione;
5) non essere titolare di un trattamento pensionistico.
La durata della disoccupazione è di massimo 6 mesi.
L’importo non può superare la somma mensile di 1.335,40 euro ed è esentasse.
Per il calcolo dell’importo, si deve considerare il reddito imponibile dichiarato ai fini previdenziali dell’anno precedente e dell’anno in corso al momento della domanda: questa somma va divisa per il numero dei mesi di contribuzione.
La misura dell’assegno di disoccupazione sarà pari al 75% di questo importo, se il reddito medio è pari o inferiore a 1.227,50 euro. Se invece è superiore, l’importo dell’assegno sarà pari sempre al 75% del reddito medio aumentato del 25% della differenza tra il reddito medio mensile e l’importo di 1.227,50 euro.
La domanda va presentata in via telematica, tramite il sito dell’Inps oppure con l’ausilio di un patronato.
La richiesta va necessariamente presentata entro al massimo 68 giorni dall’interruzione del rapporto.
Nel caso in cui il beneficiario trovi un nuovo lavoro, autonomo o subordinato, perde il diritto all’assegno di disoccupazione. Lo stesso dicasi per coloro che vanno in pensione o per chi comincia a ricevere un’altra forma di indennità di disoccupazione (NASpI o DIS-COLL) oppure per chi comincia a percepire il reddito di cittadinanza.
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