Che cosa sono i buoni pasto
I buoni pasto sono valori o mezzi di pagamento di importo fisso, inclusi tra i fringe benefit aziendali, spendibili per l'acquisto di alimenti e pasti presso esercizi convenzionati e sostituiscono, di norma, la mensa aziendale.
Caratteristiche dei buoni pasto
I buoni pasto, presentano le seguenti caratteristiche:
non sono cedibili, commerciabili e convertibili in denaro;
permettono al titolare di ricevere un servizio sostitutivo di mensa dell'importo presente sul buono pasto;
consentono all'esercizio convenzionato che li accetta di dimostrare documentalmente l'avvenuta prestazione nei confronti delle società che li hanno emessi;
possono essere utilizzati solo e nei limiti del valore facciale;
possono essere utilizzati solo dai lavoratori subordinati, a tempo pieno o parziale e dai collaboratori anche non subordinati.
Disciplina dei buoni pasto
I buoni pasto sono previsti dall'articolo 144 del decreto legislativo n. 50/2016, ma la disciplina di dettaglio è contenuta nel decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 122/2017 (sotto allegato in pdf).
La normativa suddetta, non si limita a definire le caratteristiche dei buoni pasto, ma stabilisce anche i requisiti delle società di emissione e individua gli esercizi che erogano i servizi sostitutivi di mensa a mezzo dei buoni pasto.
Più in generale, le due fonti normative delineano una disciplina dei servizi sostitutivi della mensa molto diversa rispetto al passato. Con particolare riferimento al decreto del 2017, lo stesso ha aumentato le possibilità di utilizzo dei ticket, ampliando il numero di esercizi commerciali che possono accettarli e la possibilità di cumulo degli stessi.
Definizione normativa dei buoni pasto
I buoni pasto sono definiti normativamente dall'art. 2 del decreto n. 122 del 7 giugno 2017, che contiene il "Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50."
In base a questa norma per buono pasto deve intendersi "il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, avente le caratteristiche di cui all'articolo 4, che attribuisce, al titolare, ai sensi dell'articolo 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono e, all'esercizio convenzionato, il mezzo per provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione."
Buoni pasto cartacei ed elettronici
I buoni pasto si presentano sia sotto forma di tagliandi raccolti in un apposito libretto, che sotto forma di tessera dotata di microchip. Essi sono strettamente personali e vanno spesi entro il termine massimo di validità degli stessi, variabile a seconda dei casi, per l'intero valore facciale (ovverosia senza possibilità di utilizzo parziale o di diritto al resto in denaro). vediamo separatamente quali sono le caratteristiche di entrambi.
I buoni pasto cartacei, in base a quanto dispone l'art. 4 del decreto n. 122/2017 devono riportare al loro interno i seguenti dati:
il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;
la ragione sociale e il codice fiscale" della società di emissione;
il valore facciale in valuta corrente;
il termine massimo di utilizzo;
uno spazio riservato all'apposizione della data di utilizzo, della firma del titolare e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
la dicitura che "Il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare."
Nei buoni pasto (o ticket) elettronici i predetti dati sono associati elettronicamente al carnet ove possibile, mentre la data di utilizzo e i dati identificativi dell'esercizio presso il quale il buono è utilizzato sono associati elettronicamente in fase di utilizzo. L'obbligo di firma del titolare del buono pasto è assolto associando il numero o il codice identificato riconducibile al titolare, la dicitura sulla non cedibilità e utilizzazione è riportata elettronicamente.
In relazione ai buoni pasto elettronici la legge dispone che le società di emissione sono obbligate ad adottare misure idonee per contrastare la falsificazione e la tracciabilità del buono pasto.
A chi spettano i buoni pasto
I buoni pasto, come anticipato, spettano ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e settore privato, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e anche se il loro orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto.
Possono utilizzare però i buoni pasto anche coloro che sono legati con il datore di lavoro da un rapporto di collaborazione, anche non subordinato.
Quando si ha diritto ai buoni pasto
I buoni pasto spettano al lavoratore quando il proprio datore di lavoro non ha la possibilità di fornire ai propri dipendenti o collaboratori un servizio di mensa aziendale.
Buoni pasto e smart working
La possibilità di erogare i buoni pasto anche ai lavoratori in smart working la si ricava dalla risposta n. 123 del 22 febbraio 2022 dell'Agenzia delle Entrate (sotto allegata), la quale ha precisato inoltre, per quanto riguarda il trattamento fiscale i buoni pasto ai lavoratori agili non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente e che il datore non è tenuto ad operare nei confronti dei lavoratori agili la ritenuta a titolo di acconto Irpef, sul valore dei buoni pasto fino a euro 4, se cartacei e di euro 8, se elettronici.
Chi emette i buoni pasto?
I buoni pasto vengono emessi dalle cosiddette "società di emissione", ossia imprese legittimate all'emissione, previa segnalazione certificata di inizio attività attestante il possesso dei requisiti richiesti (co. 3, art. 144 dlgs n. 50/2016) trasmessa al Ministero dello sviluppo economico.
Il servizio è fornito in concorrenza da numerose società che, tuttavia, come appena visto, devono rispettare precisi requisiti fissati oggi dal decreto legislativo numero 50/2016.
L'attività di emissione, in particolare, può essere svolta esclusivamente da società di capitali il cui capitale sociale versato non sia inferiore a 750mila euro e che abbiano come oggetto sociale l'esercizio di attività finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa, sia pubblica che privata, a mezzo di buoni pasto e di altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi.
Il bilancio di tali società, poi, deve essere necessariamente corredato dalla relazione di una delle società di revisione iscritte nel registro istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.
Inoltre, le società che possiedono i requisiti per l'emissione di buoni pasto possono provvedervi solo dopo aver trasmesso al Ministero delle attività produttive la dichiarazione di inizio attività.
Se, poi, si tratta di società estere, è necessaria l'autorizzazione in base alle norme del paese di appartenenza.
Come, dove e quanti buoni pasto si possono spendere
I buoni pasto possono essere utilizzati per acquistare pasti e alimenti sino a massimo otto, come previsto ufficialmente dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 122/2017. Con l'entrata in vigore del dm, infatti, sono caduti i limiti dell'uso singolo, per cui possono essere utilizzati fino a 8 ticket per spesa e agriturismi.
Per quanto riguarda gli esercizi convenzionati presso i quali è possibile spenderli, il dm del 2017 ha ampliato la platea di questi soggetti, che sono i soggetti legittimati all'esercizio delle seguenti attività:
somministrazione di alimenti o bevande;
attività di mensa aziendale e interaziendale;
vendita al dettaglio di generi alimentari in sede fissa o su area pubblica;
vendita al dettaglio nei locali di produzione o in quelli attigui o adiacenti a quelli di produzione;
vendita al dettaglio e quella al consumo sul posto dei prodotti provenienti dai propri fondi, da parte di imprenditori agricoli, coltivatori diretti e società semplici esercenti l'attività agricola;
attività di agriturismo;
attività di ittiturismo.
Vantaggi fiscali dei buoni pasto
I buoni pasto presentano interessanti vantaggi fiscali sia per i datori che per i lavoratori.
I buoni pasto, ai sensi dell'art. 51 del Testo Unico delle imposte sui redditi DPR 917/1986, non concorrono a formare il reddito tassabile del lavoratore. Più precisamente, non concorrono a formare il reddito, come previsto dalla lettera c) del comma 1 art. 51 TU:
le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto, ossia o buoni pasto cartacei, fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4;
che sale a 8 euro se i buoni pasto sono resi in forma elettronica.
Vantaggi fiscali per i datori di lavoro
Per quanto riguarda invece i vantaggi previsti per il datore di lavoro il primo vantaggio fiscale è rappresentato dalla possibilità:
per le imprese di dedurre il costo dei buoni pasto nella misura del 100% ai fini Irap e Ires e di detrarre interamente l'Iva al 4%;
per i liberi professionisti con dipendenti o collaboratore di dedurre il costo nella percentuale del 75% (per un importo massimo pari al 2% del fatturato) e di detrarre l'Iva;
nei limiti degli importi visti sopra di 4 e di 8 euro giornalieri, i buoni pasto sono anche esenti dai contributi previdenziali e assistenziali. |