Sentenza lavoro: esecuzione sospesa per ingiustificato squilibrio tra prestazioni
La Corte di Appello di Ancona sospende una sentenza di primo grado emessa al termine di una controversia individuale di lavoro perché sussiste un ingiustificato squilibrio di vantaggi anche in assenza di prova del danno del datore
Di sicuro interesse si sta rivelando la decisione della Corte di Appello di Ancona del 27 gennaio 2022 che ha concesso la sospensione della esecuzione (tra l'altro non ancora iniziata) di una sentenza di primo grado emessa in una controversia individuale di lavoro, in virtù di un presupposto non contemplato specificamente dall'art. 431 c.p.c e in assenza di prova del danno gravissimo del datore.
Decisione molto particolare, visto che l'art. 431 c.p.c., che disciplina l'esecutorietà della sentenza emessa in una controversia individuale di lavoro, prevede nei primi tre commi che: "1. Le sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all'articolo 409 sono provvisoriamente esecutive. 2. All'esecuzione si può procedere con la sola copia del dispositivo, in pendenza del termine per il deposito della sentenza. 3. Il giudice di appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa quando dalla stessa possa derivare all'altra parte gravissimo danno."
Come precisa la Corte di Appello di Ancona nel provvedimento del 24 gennaio 2022 (sotto allegato), il presupposto del gravissimo danno ai fini della sospensione dell'esecuzione, è ravvisabile "anche nell'ingiustificato squilibrio tra i vantaggi che l'esecuzione arreca ad una parte del processo e i sacrifici che impone all'altra."
A caratterizzare la decisione della Corte di Appello è il fatto che la stessa ha ritenuto di poter sospendere l'esecuzione della sentenza di primo grado, anche se non ancora iniziata e nonostante la totale assenza di prove in relazione al danno gravissimo del datore di lavoro.
La sospensione della provvisoria esecuzione della decisione di primo grado è stata inoltre disposta in ragione di un presupposto che non è contemplato specificamente dall'art. 431 c.p.c e che la Corte ha ravvisato, come sopra riportato, nello squilibrio ingiustificato di vantaggi ricollegabili all'esecuzione della sentenza.
Poiché inoltre, come precisa la Corte, la questione oggetto di trattazione nel primo grado di merito richiede e implica la valutazione di diverse e complesse questioni interpretative, che mettono in discussione anche l'entità della pretesta avanzata dal lavoratore, la sentenza impugnata va sospesa. |