Permessi 104 e congedo per assistere i parenti dell'altra metà dell'unione civile: dove la legge tace ci pensa l'Inps, con l'ok del ministero del Lavoro (che si è espresso con parere), a concedere l'assistenza a parenti e affini delle parti delle unioni civili i permessi mensili di cui alla legge n. 104 e il congedo straordinario biennale del d.lgs 151 2001.
A stabilirlo è la circolare n. 36 de 2022 con la quale l'Inps cambia l'orientamento precedente e riconosce lo stesso trattamento destinato ai coniugi per parenti ed affini delle parti delle unioni civili, accordando quindi la medesima possibilità di fruire delle agevolazioni previste dalla legge 104 1992. Le basi normative che ricorda la circolare sono la legge n. 76/2016 ha disciplinato le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto prevedendo al comma 20 dell'articolo 1, tra l'altro, che "le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso". La Corte costituzionale con la sentenza n. 213 del 5 luglio 2016, inoltre, ha dichiarato l'illegittimitaÌ€ costituzionale dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire dei permessi ai sensi del medesimo articolo 33, comma 3.
Pertanto, la circolare n. 38 del 27 febbraio 2017 ha fornito le istruzioni operative per la concessione dei permessi di cui alla legge n. 104/1992 e del congedo straordinario ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 in favore del lavoratore dipendente del settore privato, parte di un'unione civile o convivente di fatto, che presti assistenza all'altra parte o convivente, chiarendo che:
- la parte di un'unione civile, che presti assistenza all'altra parte, può usufruire di: permessi di cui alla legge n. 104/1992, congedo straordinario ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001;
- il convivente di fatto di cui ai commi 36 e 37 dell'articolo 1 della legge n. 76/2016, che presti assistenza all'altro convivente, può usufruire unicamente di permessi di cui alla leggen. 104/1992.
Considerato che, chiarisce ancora la circolare, l'articolo 78 del codice civile, che individua il rapporto di affinità tra il coniuge e i parenti dell'altro, non viene espressamente richiamato dalla legge n. 76/2016, nella circolare n. 38/2017 era stato seguito l'orientamento, a suo tempo condiviso con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, per cui tra una parte dell'unione civile e i parenti dell'altro non si costituisce un rapporto di affinità. Dunque, a differenza di quanto avviene per i coniugi, era stato previsto che la parte di un'unione civile potesse usufruire dei permessi di cui alla legge n. 104/1992 unicamente nel caso in cui prestasse assistenza all'altra parte dell'unione e non nel caso in cui l'assistenza fosse rivolta ad un parente dell'unito, non essendo riconoscibile in questo caso rapporto di affinità.
Di seguito, dopo il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali viene sottolineata la necessità di modificare tale posizione, potendosi configurare altrimenti una discriminazione per orientamento sessuale.
Modificando le precedenti istruzioni, l'Inps estende il riconoscimento dei benefici a favore dei soli parenti dell'altra parte dell'unione civile. Nulla cambia, invece, per quanto riguarda le convivenze di fatto, per le quali, aggiunge l'Inps, non è possibile riconoscere il rapporto di affinità tra il «convivente di fatto» e i parenti dell'altro partner, per il fatto che non si tratta di un istituto giuridico, ma (appunto) di una situazione di fatto tra due persone che decidono di formalizzare il loro legame affettivo. L'articolo 78 del codice civile, che individua il rapporto di affinitaÌ€ tra il coniuge e i parenti dell'altro, non viene espressamente richiamato dalla legge n. 76/2016, nella circolare n. 38/2017 era stato seguito l'orientamento, a suo tempo condiviso con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, per cui tra una parte dell'unione civile e i parenti dell'altro non si costituisce un rapporto di affinitaÌ€.
Pertanto, a differenza di quanto avviene per i coniugi, era stato previsto che la parte di un'unione civile potesse usufruire dei permessi di cui alla legge n. 104/1992 unicamente nel caso in cui prestasse assistenza all'altra parte dell'unione e non nel caso in cui l'assistenza fosse rivolta ad un parente dell'unito, non essendo riconoscibile in questo caso rapporto di affinità.
Successivamente, su espresso parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali viene sottolineata la necessità di modificare tale posizione, potendosi configurare altrimenti una discriminazione per orientamento sessuale.
L'orientamento seguito finora, infatti, seppure attuativo di una norma nazionale, sarebbe in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale dell'Unione europea che, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio di parità di trattamento, vieta la discriminazione basate sull'orientamento sessuale, in particolare per quanto concerne l'occupazione, le condizioni di lavoro e la retribuzione (Direttiva 2000/78/CE attuata in Italia con il D.lgs 9 luglio 2003, n. 216).
Il diritto ai benefici in oggetto nei confronti delle parti di un'unione civile, infatti, non avrebbe la stessa estensione riconosciuta ai soggetti legati da un rapporto di coniugio (al quale pur volendo non potrebbero accedere), anche se in presenza di situazioni comparabili, caratterizzate entrambe da una stabile relazione tra le parti e da un rapporto di affettività che da essa deriva anche nei confronti dei parenti del partner.
Pertanto, alla luce della normativa antidiscriminatoria di origine comunitaria e del primato del diritto dell'Unione europea nei confronti della normativa nazionale, si forniscono di seguito nuove istruzioni operative finalizzate al riconoscimento dei benefici in oggetto in favore dei parenti dell'altra parte dell'unione civile. Fatte salve le modifiche e le integrazioni di cui alla presente circolare, restano ferme le indicazioni già fornite dall'Istituto con la circolare n. 38/2017.
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