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24-01-2022/17:08:00 Visitato: 221
Pensioni, Opzione donna: proroga nel 2022

Aggiornata dall'Inps la proceduta per la maturazione dei requisiti richiesti per accedere al trattamento pensionistico anticipato la cosiddetta opzione donna, ai sensi della Legge di Bilancio 2022. A beneficiarne le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2021, abbiano maturato un'anzianità contributiva minima di 35 anni ed un'età anagrafica minima di 58 anni (se lavoratrici dipendenti) e di 59 anni (se lavoratrici autonome), con disapplicazione degli adeguamenti alla speranza di vita. A chiarirlo è l'Inps nel messaggio numero 69 del 13 gennaio 2022 (in allegato).
Opzione donna 2022, perfezionamento del requisito contributivo


Per il perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurata, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Alle lavoratrici madri, che accedono al predetto trattamento, non si applicano le disposizioni previste dal comma 40 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Per la decorrenza del trattamento pensionistico trova applicazione quanto disposto in materia dall'articolo 12 del citato decreto-legge n. 78 del 2010; pertanto, il diritto alla decorrenza della pensione si consegue trascorsi:

- dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;

- diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

Opzione donna 2022, comparto scuola


Per le lavoratrici del comparto scuola e degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) sono riaperti i termini per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio Fino al 28 febbraio 2022 con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico (cioè dal 1° settembre o dal 1° novembre 2022). Tenuto conto della data del 1° gennaio 2022, di entrata in vigore della legge n. 234 del 2021, la decorrenza del trattamento pensionistico non puoÌ€ essere comunque anteriore al 1° febbraio 2022, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione eÌ€ liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, e al 2 gennaio 2022, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione eÌ€ liquidata a carico delle forme esclusive della predetta assicurazione generale obbligatoria.

Le domande di pensione sono state aggiornate e devono essere presentate con le consuete modalità.


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