Con un’ordinanza a sorpresa, depositata il 18 settembre u.s., la Corte di cassazione, dopo una discussione tenuta all’udienza del 4 giugno 2015 in una serie di cause aventi ad oggetto i contratti stipulati ai sensi dell’art. 2 comma 1 bis del D.Lgs. 368/2001, ha deciso di rimettere la questione alle sezioni unite affinchè si valuti la compatibilità della relativa disciplina con la Direttiva UE 1999/70. La norma in questione (sopravvissuta all’abrogazione del 368/2001 sino al 31 dicembre 2016 ai sensi dell’art. 55 del nuovo D.Lgs. 81/2015, che fa parte del complesso di norme sul lavoro denominata Jobs act, approvate dal Governo Renzi), era già stata oggetto di varie sentenze che, in parte avevano ritenuto la norma conforme alla Costituzione ed all’ordinamento europeo. Ma la questione è stata riproposta e la Corte ha deciso di riesaminare la questione dopo la discussione del giugno scorso. Si trattava, nella specie, di cause caratterizzate da una pluralità di contratti, molti dei quali stipulati con interruzioni inferiori ai venti giorni (le sentenze della Corte europea, come la sentenza Angelidaki, parlano di un tempo massimo di tre mesi affinchè si possa parlare di contratti diversi e non dello stesso contratto). L’ordinanza fonda i dubbi di incompatibilità con la disciplina europea con riferimento ad alcune sue sentenze (citate nell’ordinanza) che sono state rese nel settore marittimo e dopo che la Corte europea si era pronunciata sulla questione con la sentenza Fiamingo, che trattano del possibile abuso nella reiterazione dei contratti a termine, anche facendo riferimento all’art. 1344 del codice civile, che disciplina la fattispecie del contratto in frode alla legge. La questione, è dunque particolarmente rilevante in quanto i contratti stipulati con la ricordata causale finanziaria sono i primi contratti c.d. “acausali”, che sono divenuti ora i contratti “ordinari” ai sensi del D.Lgs. 81/2005. La questione, quindi, ha una sua importanza, perchè la decisione delle Sezioni unite potrebbe influire anche sulla valutazione di compatibilità del nuovo sistema del contratto a termine in generale. E comunque un fatto importante che finalmente, la questione dell’art. 2 comma 1 bis è giunta finalmente ad essere affrontata dal massimo consesso della Corte di Cassazione che dovrà valutare la compatibilità della norma sotto il profilo della mancanza di tutele che evitino l’abuso nell’utilizzo dei contratti a termine. |