Equo compenso su copia privata, il decreto è legge. Rincari su smartphone, tablet e chiavette usb.
Dopo più di due settimane dalla stesura, il decreto firmato, dal ministro dei beni e delle attività culturali Dario Franceschini, il 20 giugno, sulla determinazione del compenso per la copia privata, il c.d. \\"equo compenso\\" è stato pubblicato il 7 luglio scorso sulla Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore nei prossimi giorni. Il contestato provvedimento rimodula le tariffe applicate alla riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi (quale contributo per il diritto d\\\'autore), in ragione dell\\\'aumentata capacità di registrazione degli apparati tecnologici, attraverso la presenza delle c.d. \\"memorie\\" che consentono agli utenti di archiviare una maggiore mole di dati. In altri termini, i rincari previsti nella tabella definitiva (allegato tecnico al decreto), saranno applicati a smartphone, tablet, pc e in genere ad ogni dispositivo digitale in grado di registrare o riprodurre contenuti multimediali, proporzionalmente alla capacità di archiviazione in memoria. Rincari che si aggirano dai 3,00 ai 5,00 euro sul prezzo totale per personal computer, smartphone e tablet con memorie da 8 a 32 gigabyte. Incrementi previsti anche per le smart tv e comunque per le tv dotate di capacità di registrazione (circa 4 euro), ma la vera stangata, ovviamente, è per hard-disk, fissi e rimovibili, e pendrive (chiavette Usb), data la capacità di archiviazione di questi devices, per i quali il costo dell\\\'equo compenso potrebbe attestarsi anche sul 50% del prezzo complessivo. A far lievitare ulteriormente i costi, si aggiunge l\\\'Iva al 22% sul prezzo finale dei prodotti. La SIAE, in seguito a tutti questi aggiustamenti, vedrà crescere il suo gettito totale del 150%, incassando 157 milioni di euro.
Che cosa si intende per copia provata:nell’ambito del diritto d’autore, la copia privata è un elemento previsto dall’ordinamento, per la quale è previsto il pagamento di un contributo, che è chiamato equo compenso. Per legge è stato stabilito che la copia non deve superare il 15% dell’originale per quanto riguarda le opere cartacee, l’audio e il video. In ogni caso la copia deve essere destinata ad un uso esclusivamente personale e deve essere realizzata con dispositivi, per i quali sia stato pagato il compenso. Nel corso del tempo c’è stata un’evoluzione della normativa, perché nel 2009 il deputato Roberto Cassinelli ha presentato alla Camera un progetto di modifica della legge. Nel 2010 il Ministero per le Attività culturali ha firmato un decreto, con il quale sono stati rideterminati i compensi per copia privata.
Che cosa si intende per equo compenso: l’equo compenso nel nostro Paese è regolato da una legge del 1941, la numero 633. Il compenso è calcolato dal Ministero per i Beni e le Attività culturali, tenendo conto della capacità di memorizzazione per i supporti. La somma deve essere pagata dal produttore, dal distributore o dall’importatore del prodotto.
Chi ha diritto alla copia privata: secondo la normativa, il diritto di riproduzione di un’opera senza il consenso degli autori o degli artisti spetta soltanto a quelle persone fisiche che decidono di riprodurre un contenuto, rispettando però alcune regole fondamentali. La riproduzione deve avvenire per uso strettamente personale, non ci devono essere fini commerciali e il tutto deve essere senza scopo di lucro. Si devono utilizzare apparecchi e supporti per i quali sia stato corrisposto l’equo compenso. In tutti gli altri casi si incorre in una violazione del diritto esclusivo di riproduzione e si è penalmente perseguibili. In nota, il link al testo del Decreto del 20 Giugno 2014.