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Che cosa si intende per infortunio? Qual è la sua disciplina?
L’infortunio sul lavoro è l’evento traumatico, avvenuto per una causa violenta sul posto di lavoro o anche semplicemente in occasione di lavoro, che comporta l’impossibilità di svolgere l’attività lavorativa per più di tre giorni. Si tratta del sintomo più evidente del mancato rispetto degli obblighi di prevenzione previsti per tutelare la salute dei lavoratori. La legge prevede una specifica assicurazione obbligatoria per indennizzare i lavoratori che subiscono uno di questi eventi e che 

Che cos’è

L’infortunio sul lavoro è definito dalla legge come l’evento, che avviene per la c.d. causa violenta, in occasione di lavoro (quindi ricollegabile allo svolgimento dell’attività lavorativa) dal quale deriva una lesione o una malattia del corpo che rende necessaria l’astensione dal lavoro per più di tre giorni.
Per tutelare i lavoratori vittime di infortunio la Legge ha previsto (con il D.P.R. n. 1124 del 1965) una specifica assicurazione obbligatoria che consente di beneficiare di prestazioni sanitarie specifiche e di ottenere un indennizzo tanto più pesante quanto più è stato grave l’evento traumatico e quanto più gravi sono le conseguenze che sono derivate.
Presupposti perché si possa parlare di infortunio sono quindi:

  • un evento traumatico dal quale deriva una lesione alla salute del lavoratore o la sua morte
  • un collegamento tra questo evento e lo svolgimento dell’attività lavorativa
  • una durata dell’inabilità al lavoro di più di tre giorni
  • la c.d. causa violenta (di cui si dirà meglio nel paragrafo successivo).   

Si parla infatti di occasione di lavoro per intendere che deve esistere un rapporto causa-effetto, di qualunque natura, tra l’evento lesivo e lo svolgimento dell’attività lavorativa, tanto che – come vedremo – la legge comprende all’interno della categoria dell’infortunio sul lavoro anche quello che si verifica nel tragitto tra l’abitazione del lavoratore e il luogo di lavoro (si parla in questo caso di infortunio in itinere). 

La causa violenta e la differenza con la malattia professionale

L’infortunio sul lavoro deve essere distinto dalla c.d. malattia professionale (detta anche tecnopatia). In entrambi i casi il lavoratore, in occasione dello svolgimento del lavoro, contrae una malattia del corpo ma nell’infortunio sul lavoro la causa della malattia deve essere una c.d. causa violenta.
Con questo concetto si fa riferimento ad un evento che segue ad una azione intensa e concentrata nel tempo che causa le lesioni (o la morte) del lavoratore. Si pensi, ad esempio, al caso in cui un’incudine non correttamente ancorata, cada sul piede di un operaio spezzandolo.
Nella malattia professionale, invece, la lesione della salute avviene per una c.d. causa lenta, cioè un fattore di rischio al quale il lavoratore resta esposto per un lungo periodo di tempo, come succede, ad esempio, nell’ipotesi in cui un lavoratore contragga una forma tumorale per avere respirato per anni delle esalazioni senza adeguati sistemi di filtraggio dell’aria o senza apposite mascherine.
La normativa in tema di infortunio, e in particolare la nozione di causa violenta, è stata però interpretata nel tempo in modo sempre più ampio, tanto che si fanno rientrare nel concetto anche tutta una serie di reazioni psicofisiche del lavoratore che avvengono in condizioni di particolare stress o di fatica dovuti alle condizioni concrete di lavoro. 

L’infortunio in itinere

L’infortunio in itinere è l’infortunio che il lavoratore subisce nel tragitto che deve necessariamente percorrere per recarsi sul luogo di lavoro.
La legge (con il D.Lgs n. 38 del 2000) ha espressamente previsto che l’infortunio in itinere sia compreso nella copertura assicurativa che viene fornita dalla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965).
Ovviamente per potere essere indennizzato, l’infortunio deve avvenire all’interno del normale percorso (di andata e di ritorno) effettuato per recarsi sul lavoro. Per questo motivo se il lavoratore effettua delle interruzioni del tragitto o delle deviazioni che non sono necessarie l’assicurazione obbligatoria non coprirà l’evento lesivo.
Si considerano necessarie le interruzioni e le deviazioni quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali e improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti, cioè obblighi la cui mancata osservanza costituisce reato e viene punita dalla legge penale.
L’assicurazione copre anche l’infortunio quando il lavoratore non utilizza i mezzi pubblici e si avvale di un mezzo privato a patto che questo utilizzo sia necessario.
L’utilizzo del mezzo privato è consentito quando mancano mezzi pubblici che servono la tratta oppure, pur essendovi linee pubbliche di collocamento, non consentono la puntuale presenza sul luogo di lavoro o comportano eccessivo disagio al lavoratore in relazione alle esigenze di vita familiare.
Si pensi ad esempio al caso in cui il lavoratore debba percorrere un tragitto di pochi minuti con la propria automobile e che invece i mezzi pubblici coprano poco e male, richiedendogli di svegliarsi molto prima alla mattina ed impedendogli di accompagnare i figli a scuola.

Sanzioni penali

L’infortunio sul lavoro, per definizione, comporta sempre una lesione dell’integrità psicofisica del lavoratore.
Queste ipotesi sono anche sanzionate dalla legge penale attraverso i reati di lesioni colpose e di omicidio colposo (nei casi, più gravi, nei quali all’evento lesivo segue la morte del lavoratore).
In entrambi i casi la colpa del datore di lavoro (o degli addetti alla sicurezza sul luogo di lavoro) consiste nella mancata osservanza delle regole che impongono l’adozione di efficaci misure di sicurezza per la tutela della salute sul luogo di lavoro.
Nel caso di omicidio colposo, l’azione penale viene esercitata d’ufficio dal Procuratore della Repubblica non appena viene informato del fatto.
Le lesioni colpose, invece, per essere perseguite necessitano in linea di massima di una denuncia (la c.d. querela) da parte dell’infortunato.
Tuttavia, la legge prevede che nei casi di infortunio più gravi, se la prognosi porta a ritenere che la malattia avrà una durata superiore a 40 giorni, il Procuratore della Repubblica – che deve essere comunque informato dall’INAIL – è tenuto ad esercitare l’azione penale d’ufficio (senza quindi che sia necessaria una querela da parte dell’infortunato).

in breve:

QUALI SONO I REQUISITI PERCHÉ SI POSSA PARLARE DI INFORTUNIO SUL LAVORO

  • evento traumatico che colpisce il lavoratore
  • una causa violenta dell’evento traumatico
  • un rapporto di causa-effetto tra lo svolgimento dell’attività lavorativa e l’evento traumatico
  • una durata dell’inabilità al lavoro superiore a tre giorni.

     

QUANDO E’ PREVISTO L’INTERVENTO DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA

 L’indagine penale si avvia:

  • d’ufficio, in caso di infortunio dal quale deriva la morte del lavoratore
  • d’ufficio, in caso di infortunio dal quale derivano la lavoratore lesioni personali con prognosi superiore a 40 giorni
  • in presenza di una querela, in caso di infortunio dal quale derivano la lavoratore lesioni personali con prognosi non superiore a 40 giorni.

     

 QUALI SONO I PRESUPPOSTI DI OPERATIVITA’ DELLA COPERTURA ASSICURATIVA DELL’INFORTUNIO IN ITINERE

  • è necessario che l’infortunio avvenga nel normale tragitto di andata o di ritorno verso o da il luogo di lavoro
  • è necessario che il lavoratore non effettui nel tragitto interruzioni o deviazioni non necessarie
  • è consentito l’utilizzo di mezzi privati quando mancano mezzi pubblici che servono la tratta oppure, pur essendovi linee pubbliche di collocamento, non consentono la puntuale presenza sul luogo di lavoro o comportano eccessivo disagio al lavoratore in relazione alle esigenze di vita familiare.
     

A CHI RIVOLGERSI

Sedi territoriali INAIL
Avvocato per le richieste di risarcimento danni
Enti di Patronato (es: Enas) 

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