L’assenza per malattia deve essere comunicata alla Società immediatamente e comunque all’inizio dell’orario di lavoro del giorno stesso in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza, salva l’ipotesi di comprovato impedimento.
Il lavoratore è tenuto ad inviare la relativa certificazione medica o il relativo attestato di malattia di giustificazione entro due giorni dall’inizio della malattia o della eventuale prosecuzione della stessa. Nel computo del predetto termine non si considerano i giorni festivi.
La Società ha diritto di disporre visite mediche di controllo dello stato di malattia ai sensi dell’art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e delle ulteriori disposizioni vigenti in materia.
Qualora il lavoratore durante l’assenza debba, per particolari motivi, risiedere in luogo diverso da quello reso noto alla Società, ne dovrà dare preventiva comunicazione scritta, precisando l’indirizzo di temporanea reperibilità.
Il lavoratore assente per malattia è tenuto fin dal primo giorno di assenza dal lavoro a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo,dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19.
Il lavoratore, che durante tali fasce orarie debba assentarsi dal proprio domicilio per visite,
prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, è tenuto a darne
preventiva comunicazione alla Società.
Il constatato mancato rispetto da parte del lavoratore degli obblighi sopra indicati comporta la perdita del trattamento di malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ed è sanzionabile con l’applicazione di provvedimento disciplinare.