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28-03-2022/19:28:00 Visitato: 524
Sostegno e valorizzazione della famiglia: il ''Family Act'' all’esame del Senato

Il disegno di legge già approvato alla Camera e ora all’esame del Senato contiene la delega al Governo per l’adozione di uno o più decreti legislativi. Si tratta del cosiddetto “Family Act” avente ad oggetto il sostegno all'occupazione femminile, la promozione della natalità, l’incentivazione delle attività educative dei figli e il sostegno ai giovani per il raggiungimento dell'autonomia finanziaria. La delega prevede un riordino dei congedi parentali, di paternità e maternità; a titolo esemplificativo, tra le varie misure, si cita la possibilità di usufruire di un permesso retribuito di durata non inferiore alle 5 ore annuali, per ogni figlio, al fine di permettere ai genitori lavoratori di partecipare ai colloqui scolastici. Inoltre, è prevista una razionalizzazione del sistema dei benefìci fiscali relativi ai figli a carico, introducendo agevolazioni relative alle spese per l’educazione formale (ad esempio, i libri e i beni informatici) e non formale (come le attività sportive o i corsi di lingua o partecipazione a mostre, spettacoli teatrali e così via). Tra le varie agevolazioni fiscali, degne di nota sono quelle relative alla locazione o all’acquisto della prima casa per le giovani coppie (di età non superiore a 35 anni) o per i nuclei familiari composti da un solo genitore (con lo stesso limite d’età).

Il disegno di legge in commento – già approvato alla Camera ed ora all’esame del Senato – consta di 9 articoli, il primo dei quali contiene i principi e criteri direttivi generali a cui il Governo dovrà attenersi nell’emanazione di uno o più decreti legislativi. Gli obiettivi perseguiti dal ddl sono ambiziosi e consistono nel potenziare le misure volte a sostenere la genitorialità e contrastare la denatalità; nel conciliare la vita familiare con il lavoro di entrambi i genitori, nel sostenere il lavoro femminile e nell’agevolare il raggiungimento dell’autonomia finanziaria dei giovani. Inoltre, è posto l’accento sull’importanza del valore sociale delle attività educative dei figli e delle attività di apprendimento, anche non formale. A tal fine vengono riconosciute agevolazioni fiscali, esenzioni e così via, a favore delle famiglie.

In linea generale, le misure previste nel ddl riguardano:

    Il rafforzamento delle misure di sostegno all’educazione dei figli (art. 2)

    La disciplina dei congedi parentali: maternità e paternità (art. 3)

    L’incentivazione del lavoro femminile e l’armonizzazione dei tempi di vita e lavoro (art. 4)

    Il sostegno per la formazione dei figli e il conseguimento dell’autonomia finanziaria dei giovani (art. 5)

    Il sostegno e la promozione delle responsabilità familiari (art. 6)

L’art. 7 contiene indicazioni in merito all’adozione dei decreti legislativi, l’art. 8 sulle disposizioni finanziarie e l’art. 9 reca la clausola di salvaguardia.

Le agevolazioni fiscali e i benefìci economici verranno erogati secondo criteri di progressività basati sull’applicazione dell’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) e tenendo conto del numero dei figli a carico.

 

Di particolare rilievo è il principio che mira a promuovere la genitorialità e la parità tra i sessi all'interno dei nuclei familiari. Inoltre, la legge delega ritiene che sia necessario favorire l’occupazione femminile, favorendo il rientro delle donne nel mercato del lavoro, in particolare dopo la maternità.

È, altresì, previsto che il legislatore promuova l’equa ripartizione dei carichi di cura tra genitori. Infatti, «l’Istat, nel Rapporto BES 2020 del marzo 2021, sottolinea le difficoltà, nel nostro Paese, per raggiungere un equilibrio nella conciliazione lavoro e tempi di vita. Tra le ragioni che complicano il raggiungimento di questo obiettivo vi è una ripartizione del lavoro domestico e di cura all’interno della famiglia ancora squilibrata a sfavore delle donne, che le costringe più spesso a rimodulare le attività extradomestiche in funzione del lavoro di cura».

Tra i principi e criteri direttivi contenuti all’art. 1 si segnala che la lettera f) prevede di “abolire o modificare le misure a sostegno delle famiglie e della genitorialità vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge al fine di garantire il finanziamento degli interventi previsti ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 secondo quanto previsto dall'articolo 8”.

L’art. 2 prevede che il Governo adotti uno o più decreti legislativi entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge delega per il riordino e il rafforzamento delle misure di sostegno a favore dei figli. In particolare, uno degli scopi perseguiti consiste nella razionalizzare il sistema dei benefìci fiscali relativi ai figli a carico. Innanzitutto, si vuole garantire alle famiglie la parità nelle condizioni di accesso ai servizi socio-educativi per l’infanzia e l’adolescenza. Inoltre, è necessario prevedere misure di contrasto alla povertà educativa minorile nelle zone ad alto rischio, come le periferie.

Sotto il profilo economico, sono previsti interventi di sostegno per le famiglie con figli:

    portatori di disabilità,

    con patologie fisiche o psichiche invalidanti,

    compresi i disturbi del comportamento alimentare,

    ovvero con disturbi specifici dell'apprendimento o con bisogni educativi speciali.

Sono previsti contributi economici per le spese di cura e di riabilitazione e per attività terapeutiche e ricreative svolte da soggetti accreditati, fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado. Sono, altresì, contemplate misure economiche volte a sostenere le famiglie negli esborsi relativi:     a viaggi di istruzione,     all'iscrizione annuale o all'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti destinati alla pratica sportiva,     alla frequenza di corsi di lingua straniera, di arte, di teatro e di musica.

La valorizzazione delle attività educativo-culturali passa attraverso il sostegno alle spese sostenute dalle famiglie per l’acquisto di libri diversi da quelli di testo e di biglietti di ingresso a teatro, musei, spettacoli dal vivo, mostre, gallerie et similia. Tutto ciò in raccordo con le misure già previste dalla legislazione vigente come la carta elettronica (ex art. 1 c. 357 legge 160/2019) e la carta della cultura (ex art. 6 legge 15/2020). Sono previsti anche aiuti per l’acquisto di beni informatici per i figli che frequentano la scuola primaria e secondaria e per altro materiale didattico.

Riassumendo, la legge delega introduce nuove agevolazioni relative alle spese:

    per l’educazione formale, come l’acquisto dei libri e di beni informatici,

    per l’educazione non formale come l’iscrizione alle associazioni sportive, palestre, piscine nonché alla frequenza di corsi di lingua straniera, di arte, di teatro, biglietti di ingresso per teatri, cinema, musei, mostre e via discorrendo.

 

Infine, è previsto il potenziamento delle misure di sostegno alle famiglie meno abbienti per le spese relative all’acquisto dei libri di testo per la scuola secondaria di primo e di secondo grado.

L’art. 3 prevede che il Governo adotti uno o più decreti legislativi entro 24 mesi dall’entrata in vigore della legge delega per il riordino e l'armonizzazione della disciplina relativa ai congedi parentali e di paternità. Sono fatte salve le previsioni contenute nella legge 104/1992 (art. 33) e nel Testo Unico sulla maternità e paternità (d. lgs. 151/2001) e le disposizioni di maggior favore. Tra i vari principi elencati in materia di congedi parentali, il Governo dovrà:

    prevedere per i genitori lavoratori la possibilità di usufruire dei congedi parentali fino al compimento di un'età del figlio in ogni caso non superiore a 14 anni (attualmente la previsione è sino a 12 anni);

    tenere presente la specificità dei nuclei familiari composti da un solo genitore e, quindi, introdurre una maggiore flessibilità della gestione dei congedi parentali,

    prevedere la possibilità di usufruire di un permesso retribuito, di durata non inferiore a 5 ore nel corso dell'anno, per ciascun figlio, per i colloqui con gli insegnanti e per la partecipazione attiva al percorso di crescita dei figli (previo preavviso al datore di lavoro),

    stabilire un periodo di almeno 2 mesi di congedo parentale non cedibile all’altro genitore per ciascun figlio, prevedendo forme di premialità nel caso in cui tali congedi siano distribuiti equamente fra i genitori.

In materia di congedi di paternità e maternità, è previsto:

    un periodo di congedo obbligatorio per il padre lavoratore nei primi mesi dalla nascita del figlio, di durata superiore rispetto a quella attuale;

    l'intenzione di aumentare l'indennità obbligatoria per il congedo di maternità;

    la concessione del diritto al congedo di paternità a prescindere dallo stato civile o di famiglia del padre lavoratore (in ossequio a quanto disposto dall’art. 4 c. 3 della direttiva (UE) 2019/1158);

    non subordinare il congedo di paternità a una determinata anzianità lavorativa e di servizio.

Inoltre, il Governo dovrà operare nel senso di favorire l’estensione della disciplina di cui sopra anche ai lavoratori autonomi e ai professionisti.

L’art. 4 prevede che il Governo adotti uno o più decreti legislativi entro 24 mesi dall’entrata in vigore della legge delega per il riordino e il rafforzamento delle misure volte a incentivare il lavoro femminile e la condivisione della cura e per l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro. Nell’esercizio della delega, il legislatore dovrà “prevedere forme di agevolazione, anche contributiva, a favore delle imprese per le sostituzioni di maternità, per il rientro delle donne al lavoro e per le attività di formazione ad esse destinate”. Inoltre, una quota della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (ex art. 2 c. 100 lettera a), legge 662/1996), verrà riservata all'avvio delle nuove imprese femminili e al sostegno della loro attività per i primi due anni.

È prevista l’incentivazione del lavoro femminile nelle regioni del Sud e la predisposizione di incentivi per favorire l’emersione del lavoro sommerso in ambito domestico, soprattutto con riferimento alle lavoratrici del settore.

L’art. 5 prevede che il Governo adotti uno o più decreti legislativi entro 24 mesi dall’entrata in vigore della legge delega per il riordino e il rafforzamento delle misure volte a sostenere la spesa delle famiglie per la formazione dei figli e il conseguimento dell'autonomia finanziaria da parte dei giovani.

Tra le varie misure sono previste:

    detrazioni fiscali per le spese documentate sostenute dalle famiglie relativamente al contratto di locazione per i figli maggiorenni iscritti all’università (cosiddetti “fuori sede”),

    agevolazioni fiscali per giovani coppie di età non superiore a 35 anni o per le famiglie composte da un solo genitore di età non superiore a 35 anni per la locazione dell'immobile adibito ad abitazione principale o per l'acquisto della prima casa;

    agevolazioni per la locazione di abitazioni o l'acquisto della prima casa al fine di promuovere l'autonomia, anche abitativa, dei figli maggiorenni;

    previsione di forme di accesso gratuito a teatro, cinema, spettacoli dal vivo, musei, mostre, parchi naturali et similia per i nuclei familiari composti da genitori di età non superiore a 35 anni con figli a carico, nei limiti delle risorse disponibili,

    agevolazioni fiscali per la frequenza di corsi di formazione per le nuove professioni legate all'innovazione, alla digitalizzazione e all'autoimprenditoria in favore di giovani di età inferiore a 18 anni.

L’art. 6 prevede che il Governo adotti uno o più decreti legislativi entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge delega per sostenere e promuovere le responsabilità familiari. In questo caso è prevista la promozione della diffusione di attività informative e formative per i genitori. La finalità consiste nel favorire la conoscenza sui diritti e sui doveri dei genitori, nonché su quelli inerenti alla vita familiare. È, altresì, previsto di favorire la diffusione di centri e di servizi di supporto nelle diverse fasi della vita familiare e di sostegno alle scelte dei genitori. Ad esempio, ricorrendo allo strumento dell’attività di mediazione familiare, prevedendo modalità di integrazione ì con le competenze dei consultori familiari in materia. Quanto sopra nell'ambito delle risorse messe a disposizione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

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