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24-03-2022/11:06:00 Visitato: 494
Servizi postali, per il solo trasporto non serve la licenza

Con una recente sentenza, il Giudice di Pace di Torino (n. 71/2022) ha annullato un verbale elevato dalla Polizia Stradale, affrontando il non consueto tema della differenza tra l'attività di mero trasporto e quella di trasporto postale.

La questione è risultata decisiva per statuire sul caso di una società proprietaria di un veicolo che era stato multato per aver circolato fuori del centro abitato in un giorno festivo, in vigenza di un'ordinanza prefettizia che prevedeva la sospensione temporanea della circolazione.

A discolpa di quanto commesso, il conducente del mezzo eccepiva, sin dalla fase della contestazione immediata di essere alla guida in qualità di trasportatore.

Tale circostanza, in effetti, avrebbe evitato la sanzione, a norma della specifica ordinanza prefettizia, che permetteva la circolazione a determinate categorie di veicoli, e in particolare a quelli che effettuavano attività di trasporto.

Gli agenti, però, rilevavano che l'attività compiuta dal conducente non poteva considerarsi trasporto, poiché l'oggetto dello stesso erano dei pacchi e della corrispondenza: in tal caso, ritenevano gli agenti, era potenzialmente configurabile solo il trasporto postale, ma a tal fine occorreva il possesso di una regolare licenza postale da parte della società proprietaria del veicolo.

Quest'ultima, però, operava su incarico di altra società, essa solo titolare di apposita licenza postale, peraltro detenuta in copia e prontamente esibita dal conducente.

Non essendo la società proprietaria del mezzo titolare di una propria licenza, gli accertatori ritenevano non potersi configurare trasporto postale. Di conseguenza, il mezzo non rientrava tra i veicoli cui era permessa la circolazione e veniva sanzionato.

Impugnato il verbale, il ricorrente otteneva l'accoglimento dal Giudice di Pace.

Quest'ultimo, infatti, dall'analisi della normativa di settore, deduceva che ben può configurarsi un'attività di mero trasporto che abbia ad oggetto pacchi e corrispondenza.

Infatti, non è necessaria una licenza postale per trasportare corrispondenza, quando ci si limiti ad offrire tale servizio di mero trasporto, senza eseguire gli altri servizi tipici dell'attività di postalizzazione, come la raccolta, lo smistamento e il recapito.

Pertanto, la società proprietaria del veicolo non doveva essere in possesso di alcuna licenza postale per dimostrare che il conducente stava compiendo attività di mero trasporto, pur avente ad oggetto pacchi e corrispondenza.

Poiché il ricorrente riusciva a dimostrare che l'attività compiuta al momento dell'accertamento era sicuramente di solo trasporto, poiché operata attraverso un mezzo di notevoli dimensioni e l'accertamento avveniva su un raccordo autostradale (tutti elementi incompatibili con l'attività di recapito postale), il ricorso veniva accolto e la multa veniva annullata

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