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02-03-2022/13:41:00 Visitato: 415
Lavoro di domenica: spetta il risarcimento?

Non spetta alcun risarcimento ai due lavoratori comunali che hanno lavorato di domenica e che hanno ricevuto la maggiorazione prevista dal contratto collettivo per il lavoro festivo. Il risarcimento spetta solo se non ci sono ragioni che legittimano il datore. E' possibile infatti, come prevede anche una Direttiva Europa "derogare, mediante misure compensative, ai periodi minimi di riposo prescritti, segnatamente per le attività di lavoro a turni o per le attività caratterizzate dalla necessità di garantire la continuità del servizio o della produzione." Questo quanto emerge dalla Cassazione n. 41889/2021.

Due lavoratori ricorrono in Tribunale per lamentare il mancato godimento, dopo sei giorni di lavoro, del riposo spettante e il conseguente risarcimento del danno per usura psicofisica. Il Tribunale rigetta la domanda e la Corte di Appello respinge l'impugnazione contro la decisione di primo grado.

I due appellanti, appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, hanno svolto attività lavorativa organizzata su turni e una volta ogni quattro settimane spetta loro il turno domenicale. Il lavoro domenicale è previsto dalla legge e per lo stesso viene corrisposto un compenso maggiore a fronte della maggiore gravosità. Stante la legittima richiesta del datore, per la Corte non c'è spazio per il risarcimento, per cui la domanda relativa è infondata, in ogni caso gli appellanti non hanno fornito prova alcuna del danno lamentato.

Nel ricorrere in Cassazione contro l'ente comunale datore, i due vigili sollevano tre motivi, di cui preme analizzare i primi due.

Con il primo ritengono violata una norma del CCNL e dell'art. 2109 c.c. perché la Corte non ha colto la ratio della domanda, ossia il risarcimento per l'usura lavorativa conseguente a sei giorni consecutivi di lavoro, senza che rilevi il riposo compensativo.

Con il secondo ritengono che il danno da stress debba ritenersi presunto in presenza del mancato godimento del riposo.

La Cassazione rigetta il ricorso ritenendo infondati i primi due motivi, decisi congiuntamente per la loro connessione logico giuridica e respinti in ragione di un orientamento ormai consolidato.

I ricorrenti, precisa la Corte "sovrappongono e confondono piani che, invece, vanno mantenuti distinti (ossia l'ipotesi del mancato godimento del riposo settimanale e quella, diversa, del semplice slittamento del riposo stesso in giorno non consecutivo al sesto e non domenicale)."

Dopo avere richiamato testualmente gli articoli del CCNL applicabile al caso di specie gli Ermellini precisano che "la speciale disciplina dettata dall'art. 22 del CCNL 2000 compensa interamente il disagio che deriva dall'articolazione dell'orario, a condizione che risulti rispettato il limite massimo settimanale, sicché l'applicazione dell'art. 24 dello stesso contratto, che riguarda l'attività prestata in giorno festivo, resta limitata ai casi in cui si verifichi un'eccedenza rispetto al normale orario di lavoro assegnato al turnista, ossia qualora, in via eccezionale ovvero occasionale, al lavoratore venga richiesto di prestare la propria attività nella giornata di riposo settimanale che gli compete in base al turno assegnato."

Correttamente quindi la Corte di Appello ha respinto la richiesta risarcitoria, alla luce della prova "dell'avvenuta corresponsione ai ricorrenti, da parte del Comune di Ercolano, della maggiorazione prevista dall'art. 22 del CCNL."

Infondata inoltre la tesi dei ricorrenti relativa alla prova in re ipsa del danno psico fisico da usura in quanto "né la disciplina contrattuale applicabile alla fattispecie né le fonti normative interne e sovranazionali impongono che il godimento del riposo, che deve essere assicurato in ragione di un giorno su sette, debba anche avvenire sempre nel settimo giorno consecutivo e, pertanto, è smentita in radice la tesi dei ricorrenti, secondo cui il mancato rispetto dell'intervallo temporale sarebbe sufficiente a generare un danno da usura psico-fisica, risarcibile a prescindere da ogni allegazione e prova del danno."

"La risarcibilità del danno da usura psico-fisica, invece, presuppone che la prestazione nel settimo giorno sia stata resa in assenza di previsioni legittimanti ed in violazione degli artt. 36 Cost. e 2109 cod. civ., perché solo in tal caso la perdita definitiva del riposo settimanale è di per sé produttiva di danno, che può essere liquidato in via equitativa, a prescindere dalla prova del pregiudizio subito."

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