Attesa la facoltatività per il lavoratore nei cui confronti si procede per una infrazione disciplinare di ricorrere all'assistenza del rappresentante sindacale e stante la mancanza nella legge di ogni disposizione circa le forme ed i termini per la nomina dì tale rappresentante, che può quindi avvenire anche in sede dì audizione, è illegittimo il comportamento del datore di lavoro che, allegando la irritualità della nomina preventiva dell'intero consiglio di fabbrica, abbia applicato la sanzione disciplinare senza consentire al lavoratore incolpato di difendersi, personalmente o con l'assistenza di un rappresentante indicato al momento stesso dell'audizione.
Una volta avanzata la richiesta di audizione personale, con istanza altresì di assistenza di sindacalista di fiducia, spetta al datore di lavoro provvedere di conseguenza, organizzando la convocazione in tempi ragionevoli e congrui, per dar modo a tutti gli aventi diritto di parteciparvi, con relativo onere probatorio a suo carico, pure circa eventuali impedimenti non altrimenti allo stesso colpevolmente imputabili. |