A seguito dell’entrata in vigore della legge di stabilità 2015 che ha esteso le prestazioni erogate dal Fondo per le vittime dell’amianto, in via sperimentale per gli anni 2015, 2016 e 2017, ai malati di mesotelioma non professionale, l’INAIL ha emanato la circolare del 6 novembre 2015, n. 76 con la quale sono state impartite le prime istruzioni per l’erogazione delle prestazioni in questione.
Come stabilito dalla predetta circolare, "per accedere alla prestazione, l’interessato deve presentare alla Sede […] competente […] apposita istanza sulla modulistica (mod. 190)" allegata alla circolare stessa.
Con il suddetto modulo, devono essere fornite all’Istituto alcune informazioni per l’istruttoria della domanda presentata dagli aventi diritto alla prestazione di cui si tratta. Nell’ambito di tali informazioni, l’interessato è tenuto a riferire, tra l’altro, il luogo di residenza/abitazione in immobile con presenza di amianto (indirizzo immobile, Comune, Provincia) e/o il luogo di residenza/abitazione in immobile sito in prossimità di azienda che abbia utilizzato amianto nelle lavorazioni (indirizzo immobile, denominazione Comune, Provincia dell’azienda).
Tuttavia, "Riguardo all’esposizione ambientale, […] la stessa può ritenersi comprovata ove non sussista una esposizione professionale, che abbia determinato il riconoscimento di una patologia asbesto-correlata […] e, quindi, ai fini del riconoscimento del diritto alla prestazione, l’esposizione […]" stessa deve ritenersi "[…] comprovata sulla base della documentazione attestante che il soggetto sia stato residente sul territorio nazionale in periodi compatibili con l’insorgenza della patologia medesima"1.
Conseguentemente, la condicio sine qua non per il riconoscimento del diritto alla prestazione consiste nell’essere stati residenti sul territorio italiano nei suddetti periodi.
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In allegato, la nuova modulistica e la circolare INAIL.
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