Una lavoratrice - dopo aver impugnato due provvedimenti di trasferimento, dichiarati dal Tribunale di Bari illegittimi, - è stata licenziata per giustificato motivo oggettivo. Il Tribunale, accertata l'insussistenza del motivo formalmente addotto dal datore di lavoro per giustificare il provvedimento, ha dichiarato la natura ritorsiva del licenziamento valutando la sussistenza di elementi, gravi precisi e concordanti atti a disvelare una precisa strategia del datore di lavoro finalizzata a eliminare dal contesto lavorativo una dipendente 'poco incline ad accettare procedure di trasferimento non rispettose del dettato precettivo scolpito da norme imperative codificate nel nostro ordinamento giuridico'. Conseguentemente il Giudice ha reintegrato la lavoratrice applicando al caso in esame le tutele previste dall'art. 18, comma 1, legge 300/1970, che riferendosi anche ai provvedimenti nulli per motivo illecito determinante ai sensi dell'art. 1345 c.c., ricomprende certamente il licenziamento ritorsivo. Il Tribunale di Bari, nel quantificare il risarcimento del danno della ricorrente, ha affermato, infine, che le modifiche apportate dalla legge 92/2012 all'art. 18 citato non hanno inciso sugli oneri probatori in tema di aliunde perceptum il cui onere continua a gravare sul datore di lavoro il quale, pur con l'ausilio di presunzioni semplici, è tenuto quindi a darne prova allo scopo di conseguire il ridimensionamento della quantificazione del danno. |