La nuova procedura prevede che il lavoratore che voglia rassegnare le proprie dimissioni compili un apposito modulo (disponibile sul sito internet del Ministero del Lavoro, il cui format e le istruzioni per la relativa compilazione sono riportate nel citato Decreto attuativo) e lo trasmetta, sempre tramite il portale del Ministero, alla casella di posta elettronica certificata del datore di lavoro (ad es: poste@pec.posteitaliane.it) ed alla Direzione Territoriale del Lavoro competente.
Sarà inefficace la comunicazione delle dimissioni che non avvenga per mezzo del modulo di cui sopra e mediante trasmissione on line dello stesso. Inoltre, come indicato dal Ministero del Lavoro nella Circolare n. 12/2016, anche il preavviso eventualmente dovuto per le dimissioni decorrerà - nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 83 del vigente CCNL - solo successivamente alla data di trasmissione telematica del modulo di convalida.
Il modulo può essere compilato e trasmesso al datore di lavoro anche per il tramite di un soggetto abilitato (patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali e commissioni di certificazione), che effettuerà la procedura telematica per conto del lavoratore.
Il lavoratore potrà revocare le dimissioni rese, entro 7 giorni dalla data trasmissione telematica del modulo di recesso. Anche la revoca dovrà essere comunicata al datore di lavoro per via telematica, utilizzando la stessa modulistica e le modalità sopra descritte.
La procedura di cui sopra non trova applicazione nei seguenti casi:
- dimissioni che riguardano le lavoratrici madri e i lavoratori padri durante il periodo soggetto a tutela ai sensi dell’articolo 55 D.Lgs. n. 151/2001, le quali possono essere rese in qualunque forma e per le quali continua ad applicarsi l’obbligo di convalida presso le Direzioni Territoriali del Lavoro;
- dimissioni che intervengono nelle sedi protette di cui all’articolo 2113, comma 4, del Codice Civile e presso le Commissioni di certificazione di cui all’art. 76 D.lgs. n. 276/2003. |