NUOVO UTENTE
Con la creazione di un account

          Sarai in grado di:

   - Visualizzare dati riservati solo per te in area privata
   - Essere sempre aggiornati sulle nostre attività e servizi
 UTENTE REGISTRATO
Esegui il Login
 NomeUtente 
 Password 

      Recupero Password
REGISTRAZIONE
 Argomenti Informazioni Utili

 
In che cosa consiste la prevenzione sui luoghi di lavoro?
La legge impone all’impresa di adottare tutte le misure di sicurezza per evitare rischi per la salute dei lavoratori mentre sono impegnati sul luogo di lavoro. Il sistema di prevenzione prevede una fase di valutazione dei rischi ai quali sono esposti i dipendenti, una fase nella quale vengono individuati e installati i sistemi di sicurezza necessari ed una fase nella quale i lavoratori vengono informati e formati ad un corretto utilizzo di questi strumenti.

Cos’è

La legge nel corso degli anni ha stabilito regole sempre più efficaci per prevenire gli infortuni sul lavoro ed evitare quindi i rischi per la salute dei lavoratori. Il sistema di regole (che oggi sono riassunte nel D.Lgs. n. 81 del 2008 che ha sostituito il precedente D.Lgs. n. 626 del 1994 noto anche semplicemente come “626”) impone al datore di lavoro (e ad una serie di altri soggetti) di eliminare le fonti di pericolo collegate allo svolgimento di una determinata attività lavorativa all’interno di un determinato contesto.
Le azioni di prevenzione, quindi, devono adattarsi alle singole realtà nelle quali si va ad operare, coinvolgendo nel procedimento anche i lavoratori.
Per questo motivo la normativa prevede tre momenti fondamentali. Nel primo (la c.d. “valutazione dei rischi”) l’impresa individua i rischi ai quali sono esposti i lavoratori. Nel secondo vengono adottate le misure di sicurezza ritenute più idonee ad eliminare o comunque a contenere i rischi. Nel terzo i lavoratori vengono informati sui rischi ai quali sono esposti e viene loro data una formazione adeguata per l’utilizzo dei sistemi di sicurezza. 

La valutazione dei rischi

Il primo dovere che la legge impone all’impresa (e che costituisce un passaggio obbligato per la scelta degli strumenti di protezione da utilizzare) è quello di valutare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavorati impiegati in un determinato luogo ed in una determinata attività.
Più in particolare il datore di lavoro deve prendere in considerazione:

  • i rischi ordinari: cioè i rischi tipici di quella determinata aera professionale in cui il dipendente si trova a lavorare (nel caso ad esempio di una ditta di pulizie, il rischio collegato al trasporto di scale, di attrezzi, ecc…);
  • i rischi specifici: cioè i rischi propri del contesto in cui l’attività viene svolta (sempre con riferimento allo stesso esempio, i rischi collegati con l’utilizzo di un particolare solvente piuttosto che un altro a seconda del luogo che deve essere pulito, una cisterna piuttosto che una sala operatoria);
  • i c.d. rischi da interferenza: cioè i rischi che derivano dallo svolgimento di una determinata attività in un particolare contesto o luogo nel quale l’attività stessa va ad interferire con altre e diverse attività svolte nel medesimo settore (si pensi all’ipotesi in cui l’attività di pulizie viene svolta all’interno di un ospedale che comporta quindi il venire a contatto con persone malate o con la presenza di altri lavoratori presenti nello stesso momento che svolgono altre mansioni).

Una volta individuati tutti i rischi deve essere predisposto un documento, detto documento generale sui rischi, che contiene l’indicazione dei rischi preventivati e le misure che si intendono adottare per eliminarli o ridurli. 

I dispositivi di protezione

Una volta conclusa la valutazione dei rischi e terminata la redazione del documento generale sui rischi, il datore di lavoro deve concretamente adottare le misure più efficaci per eliminare o ridurre al minimo i rischi per la salute dei lavoratori.
Sulla base di questi elementi il datore di lavoro organizza e dota di appositi strumenti un servizio di protezione e prevenzione contro i rischi, la salute e gli infortuni.
Le misure di sicurezza si distinguono, in linea di massima, in due grandi categorie:

  • i dispositivi di protezione collettiva: gli strumenti che tendono ad eliminare un determinato rischio per tutti i lavoratori, escludendolo alla radice
  • i dispositivi di protezione individuale: le attrezzature destinate ad essere indossate e tenute dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. 

Si pensi ad un luogo di lavoro nel quale i lavoratori vengono a contatto con dei gas o delle esalazioni. In questo esempio uno strumento di protezione collettiva può essere un meccanismo di aspirazione dei fumi mentre uno strumento di protezione individuale può essere una mascherina data in dotazione a ciascun lavoratore.
La legge prevede espressamente che quando è possibile adottare uno strumento di protezione collettiva che elimina il rischio il datore di lavoro è tenuto a preferire questa soluzione all’utilizzo di strumenti di protezione individuale.
Quando vengono, invece, adottati i dispositivi di protezione individuale questi devono:

  • essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore
  • essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro
  • tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore
  • poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità
  • essere conformi agli standard qualitativi previsti dalla legge che disciplina le caratteristiche tecniche relative allo specifico comparto in cui sono utilizzati.

Una volta che essi sono consegnati al lavoratore, questi:

  • deve utilizzarli conformemente all’addestramento fornito
  • deve provvedere alla loro cura
  • non deve modificarli di sua iniziativa
  • deve segnalare al datore di lavoro ogni difetto o malfunzionamento

La formazione

Un’efficace prevenzione contro gli infortuni passa necessariamente attraverso una formazione seria e sempre aggiornata che va fornita non solo ai lavoratori, ma anche ai dirigenti (che devono infatti essere ben consapevoli dei rischi che devono fronteggiare e dei mezzi a disposizione per farlo) e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (ovverosia i lavoratori che hanno il compito istituzionale di collaborare con l’impresa per il miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro).
In particolare ai lavoratori devono essere fornite tutte le informazioni:

  • sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale
  • sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro
  • sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso e di protezione incendi
  • sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente. 
     

Se poi dalla valutazione dei rischi emerge la presenza di rischi specifici per i lavoratori allora questi vanno informati:

  • sui rischi specifici cui sono esposti in relazione all’attività svolta, sulle normative di sicurezza e sulle disposizioni aziendali in materia
  • sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica
  • sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
     

Altri strumenti di prevenzione

Accanto alla valutazione dei rischi, all’adozione dei dispositivi di protezione e alla formazione continua dei lavoratori e dei dirigenti, la legge impone altri doveri per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Tra questi si collocano:

  • la predisposizione di misure di primo soccorso per fronteggiare gli infortuni nell’immediatezza del fatto, le emergenze e le situazioni di grave pericolo
  • una costante rivalutazione dei rischi e della funzionalità delle misure per conservarne (ed anzi aumentarne) nel tempo gli standard di funzionamento
  • l’utilizzo di strumenti e di cartellonistica per la segnalazione dei rischi e dei pericoli (il cui significato va preventivamente spiegato ai lavoratori all’interno della formazione)
  • la predisposizione di un servizio di regolare manutenzione.

Il funzionamento delle strutture di prevenzione deve poi essere garantito senza che questo comporti oneri per i lavoratori. 

Il ruolo del lavoratore

Il lavoratore è sempre tenuto a prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, secondo la formazione che ha ricevuto, le istruzioni e i mezzi forniti dal datore di lavoro.
Il lavoratore infatti:

  • deve contribuire alla sicurezza
  • deve osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai suoi preposti e dai dirigenti
  • deve segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi
  • non deve rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
  • deve seguire la formazione
  • deve sottoporsi ai controlli sanitari.

Inoltre, come abbiamo visto, tra i doveri più rilevanti rientra l’utilizzo e l’utilizzo corretto delle attrezzature e dei dispositivi di protezione forniti dall’impresa.

in breve:

COME SI VALUTANO E PREVENGONO I RISCHI

Si procede alla:

  • valutazione dei rischi “generici” (rischi collegati in genere allo svolgimento di una determinata attività
  • valutazione dei rischi “specifici” (rischi collegati allo svolgimento di un’attività in uno specifico contesto)
  • esame degli strumenti idonei alla eliminazione o alla riduzione dei rischi
  • opzione preferenziale per i dispositivi di protezione collettiva rispetto ai dispositivi di protezione individuale
  • redazione del documento generale sui rischi
  • creazione del servizio di protezione e prevenzione dei rischi
  • adozione dei dispositivi di protezione selezionati
  • formazione costante dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti
  • rivalutazione costante dei rischi
  • manutenzione costante degli strumenti di protezione e miglioramento del loro funzionamento 

     

QUALI SONO I COMPITI DEL LAVORATORE NELLA PREVENZIONE

  • prendersi cura della sicurezza propria e degli altri lavoratori
  • osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai suoi preposti e dai dirigenti
  • segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi
  • non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
  • seguire la formazione
  • sottoporsi ai controlli sanitari
  • utilizzare i dispositivi di protezione che gli vengono assegnati dal datore di lavoro

 

WebTv UGL Comunicazioni  
 POSTE ITALIANE 3
 730 DICHIARAZIONE DEI REDDITI 1
 CCNL AZIENDALI 3
 LAVORO E GIURISPRUDENZA 0
 BUSTA PAGA 2022 2
 PENSIONI / T.F.R. 0
CAMPAGNA TESSERAMENTO UGL COMUNICAZIONI 2022
Created & Powered By APL Sistemi
© 2024 FNC-UGL COMUNICAZIONI All Rights Reserved
FNC-UGL COMUNICAZIONI - Via di Santa Croce in Gerusalemme, 97 Roma
   
INFO
FNC-UGL COMUNICAZIONI
Dove Siamo | RSS
CONTATTI
Telefono  +39 06 70476547
Fax  +39 06 70476547
E-Mail  info@uglcomunicazioni.it
TERMINI E CONDIZIONI
Informativa sulla Privacy
Avvertenze
Cookie policy
MENU'
    Web Tv
    News & Comunicati
    Eventi
    Agenda
    Documenti
    Link & Numeri Utili
    Questionari & Sondaggi
    Domande Frequenti