DETTAGLIO DOCUMENTOMicrocredito: le nuove regole anche per i professionisti
APPROFONDIMENTI
05-12-2014
Microcredito: le nuove regole anche per i professionisti
Nell’attività di microcredito, come specificato dall’art. 1, rientra il finanziamentofinalizzatoasostenerel’avvioolosviluppodiun’attivitàdilavoroautonomoodimicroimpresa, organizzata in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa, ovveroapromuoverel’inserimentodipersonefisichenelmercatodellavoro. Beneficiaridelmicrocreditosono: - microimprese con meno di 5 dipendenti; - lavoratori autonomi e imprese titolari di partita IVA, attivi da non più di 5 anni; - lavoratori autonomi o ditte individuali che impiegano fino a 5 dipendenti; - società di persone, Srl o cooperative con meno di 10 dipendenti non soci. L’art. 2 individua le spesefinanziabili: - acquistodibeni incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all’attività svolta compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative (anche in forma di micro leasing finanziario); - retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori; - pagamentocorsidiformazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell’imprenditore e dei relativi dipendenti. I corsi possono essere anche di natura universitaria o post-universitaria volti ad agevolare l’inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento. Per quanto riguarda l’ammontaremassimodelfinanziamento e le caratteristiche dello stesso, il Decreto stabilisce che i finanziamenti nonpossonoessereassistitidagaranziereali e nonpossonoeccedereillimitedieuro25.000perciascunbeneficiario. L'operatore di microcredito può concedereallostessosoggettoun nuovofinanziamento per un ammontare, che sommato al debito residuo, non superi il limite di 25.000 euro. Il finanziamento è regolato sulla base di unpianoconrate aventi cadenza al massimo trimestrale e la durata dello stesso non può essere superiore a setteanni, ad eccezione dei finanziamenti concessi per i corsi di formazione. L’attività di microcredito è inoltre finalizzata a promuovere progettid’inclusionesocialeefinanziariadestinatiapersonefisiche che si trovino in condizioni di particolare vulnerabilitàeconomicaosociale: a) stato di disoccupazione; b) sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per cause non dipendenti dalla propria volontà; c) sopraggiungere di condizioni di non autosufficienza propria o di un componente il nucleo familiare; d) significativa contrazione del reddito o aumento delle spese non derogabili per il nucleo familiare. Tali condizioni sono verificate dall’operatore del microcredito attraverso la richiesta di prove documentali e l’effettivo utilizzo delle somme corrisposte. La concessione del finanziamento è destinata all'acquistodibenioservizinecessarialsoddisfacimento di bisogni primari del soggetto finanziato o di un membro del proprio nucleo familiare (spese mediche, canoni di locazione, spese per la messa a norma degli impianti della propria abitazione principale e per la riqualificazione energetica, tariffe per l'accesso a servizi pubblici essenziali, quali i servizi di trasporto e i servizi energetici, spese necessarie per l'accesso all'istruzione scolastica).