DETTAGLIO DOCUMENTOCassazione: il diritto allassunzione del disabile non viene meno se ha già una occupazione precaria
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25-11-2014
Cassazione: il diritto allassunzione del disabile non viene meno se ha già una occupazione precaria
E quanto ha stabilito la Cassazione nella pronuncia in oggetto, accogliendo il ricorso di uninsegnante precaria la quale, proprio perchè avrebbe svolto periodi sporadici di insegnamento (nella specie, alcune supplenze) nonostante si fosse qualificata per lassunzione a tempo indeterminato, avrebbe difettato del requisito della non occupazione e dunque le sarebbe stata negata la nomina in ruolo.
Trattandosi di atto susseguente lespletamento di prova concorsuale – ricadendo tutti i precedenti nella giurisdizione del giudice amministrativo – e vertendo sulla tutela di un vero e proprio diritto soggettivo, la giurisdizione è del giudice ordinario.
La Cassazione ha esaminato le origini storiche dellistituto della quota di riserva, nei concorsi pubblici, a favore degli invalidi, estrapolandone la ratio: da istituto di solidarietà sociale (legge 482/1968) a vero e proprio mezzo di “valorizzazione delle capacità professionali del disabile con la funzionalità economica delle imprese stesse”. La possibilità di assumere i disabili vincitori di pubblici concorsi prescinde quindi dallo stato di disoccupazione di questi, essendo la ratio della norma, oggi vigente, differente (legge 68/1998). Sono inoltre richiamate le posizioni, sul punto, sia dellUnione europea che di determinate convenzioni internazionali.
Il principio esposto in sentenza è dunque il seguente: “nellimpiego pubblico privatizzato ogni tipo di graduatoria vincola in modo assoluto il datore di lavoro a idividuare gli aventi diritto allassegnazione dei posti riservati, essendosi in presenza di un principio generale che non può essere in alcun modo violato e che linserimento nelle graduatorie del personale disabile che abbia conseguito lidoneità nei concorsi pubblici (…) ai fini delladempimento degli obblighi (…) dì diritto allassunzione anche a prescindere dallo stato di una precaria occupazione dellinvalido, considerata la pregnanza dellobbligo solidaristico cui deve essere informato lagire della pubblica amministrazione (al pari del datore di lavoro privato)”.
Corte di Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza n. 24723 del 19 Novembre 2014.