L’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cd. legge di Stabilità 2016) ha previsto la riduzione del carico fiscale sulle retribuzioni relative al premio di produzione, reintroducendo per il 2016 l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 10% (salvo espressa rinuncia scritta del lavoratore). La misura agevolativa si applica, tra gli altri, “… ai premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il Decreto di cui al comma 188 …”.
Dalle previsioni del comma 187 della legge e dell’ art. 2 del Decreto (emanato il 25 marzo 2016), risulta demandata al contratto collettivo aziendale o territoriale la previsione dei criteri per la misurazione dei risultati effettivamente conseguiti.
L’articolo 2 del Decreto al cui si fa riferimento definisce al comma 1 i premi di risultato e, al comma 2, elenca alcuni esempi di criteri di misurazione dell’incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. In particolare viene ribadito che l’effettivo raggiungimento dell’incremento a cui è legato il riconoscimento del premio deve essere “verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati…”.
In tal senso si esprime anche la circolare dell’Agenzia delle Entrate N. 28 / E del 15/06/2016
Nell’accordo tra azienda e OO.SS. sottoscritto il 26 luglio 2016, alle “Disposizioni comuni” lettera c) è stato prevista la corresponsione a settembre 2016, con riserva, di una somma a titolo di anticipazione delle risultanze attese per l’anno di riferimento …”. Tale somma, proprio in quanto anticipo erogato con riserva non presenta i requisiti minimi (sopra richiamati) richiesti dalla legge per dar luogo al beneficio della detassazione.
Tali requisiti sono invece riscontrabili solo nella fase di conguaglio, nella quale viene effettuata una misurazione oggettiva dei risultati conseguiti (come risultanti dal bilancio) nell’intero periodo di riferimento. Si segnala, tra l’altro, che anche l’applicazione del sistema della disincentivazione delle assenze è riferito solamente alla suddetta fase.
Pertanto, una volta concretizzatesi le condizioni previste per l’erogazione del premio, a giugno 2017, sarà inserito in busta paga l’intero premio spettante, applicando il trattamento fiscale agevolato vigente e recuperando l’importo lordo corrisposto a settembre 2016 a titolo di anticipo. |