Va confermata la illegittimità del licenziamento intimato al lavoratore per via della sopravvenuta inidoneità fisica alle mansioni assegnategli quando il datore di lavoro non abbia provato in giudizio l’impossibilità di adibire il dipendente a differenti mansioni di pari livello. È quanto emerge da una recente pronuncia della Cassazione. In particolare, i supremi giudici hanno sottolineato che non è sufficiente che il licenziamento sia avvenuto dopo la visita del medico competente se, tuttavia, non sia ancora intervenuto il giudizio della commissione sanitaria e non vi sia stata la preventiva valutazione dell’idoneità del lavoratore allo svolgimento di diverse mansioni, compatibili con il suo stato di salute. Se da un lato è vero, infatti, che l’inidoneità fisica del lavoratore legittima il licenziamento quando l’esercizio delle mansioni lavorative assegnate sia di pregiudizio al suo stato di salute, tuttavia, la Corte ricorda – richiamandosi ad una sua precedente sentenza – che deve essere il datore di lavoro a dar prova al giudice di non aver potuto assegnare il dipendente a diversi incarichi (cosiddetto repechage), compatibili con il suo stato di salute. Pertanto, la sopravvenuta inidoneità del lavoratore all’esecuzione dei compiti normalmente affidatigli e l’impossibilità per l’azienda di assegnarlo ad attività compatibili con le limitazioni indicate dal medico, rappresentano sì un giustificato motivo oggettivo del licenziamento, ma il datore dovrà prima allegare le definizioni delle diverse qualifiche in riferimento alle quali accertare l’impossibilità di ricollocamento del lavoratore. Il licenziamento, infatti, deve essere previsto come atto estremo, da porre in essere in totale assenza di alternative di ricollocamento del lavoratore (ne abbiamo parlato in modo più dettagliato in questo articolo: Repechage: in caso di licenziamento il datore deve provare a riutilizzare il dipendente). Nella pronuncia in esame la Suprema corte ha, inoltre, precisato che, nell’affermare l’illegittimità del licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica alle mansioni assegnate, non può ritenersi che il giudice si sia sostituito al datore di lavoro nella valutazione delle esigenze organizzative dell’impresa (come denunciato da parte datoriale nel caso di specie). Nel momento in cui, infatti, il datore di lavoro non abbia preventivamente accertato – prima di intimare il licenziamento – la concreta possibilità che il lavoratore potesse essere adibito a mansioni differenti non sussiste alcuna lesione dell’esercizio dell’attività economica privata, garantita dalla Costituzione. In pratica: la decisione del licenziamento da parte del datore di lavoro è legittima solo quando questi abbia accertato e provato la effettiva impossibilità di assegnare al lavoratore – affetto da una determinata patologia – qualsiasi diversa mansione necessaria all’attività produttiva e compatibile col suo stato di salute. |