Equitalia può notificare la cartella esattoriale di pagamento anche attraverso la consueta posta. Perché la notifica possa avere effetto deve avvenire: – attraverso Poste Italiane e mai con un servizio di poste private o di corriere – con raccomandata a.r. in busta chiusa Secondo l’orientamento prevalente dei tribunali e della Cassazione, si tratterebbe di una modalità semplificata di notifica, effettuabile tramite raccomandata ordinaria. Si applicano quindi le norme che regolano il servizio postale ordinario e non quelle più tecniche sulla notifica per posta degli atti giudiziari effettuate tramite l’ufficiale giudiziario del tribunale. Il destinatario finale dunque vedrà delle buste di colore bianco e non quelle di colore verde tipiche dei tribunali. C’è, comunque, più di un giudice che non è d’accordo su questa impostazione e ritiene che Equitalia debba sempre valersi delle notifiche effettuate tramite ufficiali giudiziari o messi comunali: con la conseguenza che le cartelle notificate attraverso il servizio postale ordinario sarebbero tutte nulle (leggi, tra i tanti articoli in tal senso presenti su questo portale, “Inesistenti le notifiche per posta delle cartelle Equitalia: anche Foggia conferma l’orientamento”). Detto ciò, ecco le regole applicabili, comunque, nel caso in cui l’Agente per la riscossione si valga del servizio postale ordinario. Il destinatario della cartella di pagamento, al momento in cui gli viene consegnato il plico dal postino, deve necessariamente firmare l’avviso di ricevimento. Se rifiuta, di ciò ne dà atto il postino stesso nel registro e sulla basta, dando egli piena prova del tentativo di consegna (quale incaricato di pubblico servizio): con la conseguenza che la consegna si considererà ugualmente perfezionata, anche in assenza di consegna del plico. In caso, invece, di impossibilità di consegna perché il destinatario è momentaneamente assente (quella che i tecnici del diritto chiamano “irreperibilità relativa”), il destinatario e altre persone abilitate a ricevere l’atto possono ritirarlo presso l’ufficio postale di distribuzione entro il termine di giacenza (30 giorni). Dopo tale termine, si “compie la giacenza” e la notifica si considera comunque andata a buon fine (il termine tecnico, anche in questo caso, è “compiuta giacenza”). Tuttavia, secondo una sentenza della Cassazione, in ipotesi di irreperibilità relativa, le modalità di notifica devono essere rigorosamente osservate e menzionate nell’avviso di ricevimento, in quanto, dalla sola annotazione dell’Agente Postale riportata nell’avviso non può ricavarsi l’avvenuto puntuale espletamento di tutte le prescritte formalità e la notifica non può ritenersi correttamente effettuata. Perché la notifica di Equitalia possa considerarsi completata è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta al domicilio del destinatario. Non c’è bisogno di nessun altro adempimento da parte dell’ufficiale postale salvo di far apporre la firma, da parte della persona da lui individuata come legittimata alla ricezione, sul registro di consegna della corrispondenza oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente. Invece, per il destinatario, la notifica si considera perfezionata alla data risultante dall’avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario o da persona di famiglia o addetta alla casa o dal portiere dello stabile. La Cassazione ha infine specificato che, nel caso di spedizione a mezzo posta della cartella esattoriale non c’è neanche bisogno della relata di notifica (che, invece, è necessaria quando la consegna viene fatta a mani dall’Agente della Riscossione). L’Agente della riscossione è obbligato a conservare per 5 anni la matrice o la copia della cartella, con la relazione dell’avvenuta notifica (nel caso di consegna a mani) o l’avviso di ricevimento (nel caso di notifica per posta), da mostrare al contribuente o al giudice quale prova dell’avvenuta notifica. |