Comincia a sortire i primi effetti la condanna inflitta, nello scorso mese di novembre, dalla Corte di Giustizia all’Italia, per il reiterato utilizzo, da parte di quest’ultima, dei contratti a termine nel pubblico impiego (leggi “Mai pi� precari a vita: stop al rinnovo dei contratti a termine”): sentenza che, come si era anticipato, ha effetti non solo nel settore “scuola” (dal quale ha preso le mosse la “rivoluzione”), ma anche in tutti gli ambiti del pubblico impiego e persino – secondo i primi commenti – al settore privato.
Dopo la sentenza della Cassazione di appena 10 giorni fa (leggi: “Contratti a termine convertiti: riconosciuta l’anzianit� di servizio al dipendente”) � ora il turno del Tribunale di Napoli che, con una recente pronuncia [1], ha disposto la stabilizzazione del contratto a termine nei confronti di un docente precario. In pratica, proprio lo stesso giudice che aveva dato origine al ricorso alla Corte di Giustiza, ora non fa altro che applicare il principio da questi propugnato: quando lo Stato italiano fa eccessivo ricorso al contratto a termine, reiterandolo per pi� volti, il precario ha diritto alla trasformazione del rapporto in “tempo indeterminato” e alla ricostruzione della carriera con il conteggio, a fini economici e normativi, della anzianit� di servizio per il periodo pre-ruolo in maniera integrale.
Divieto, dunque, di disparit� di trattamento tra i lavoratori a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato, solo per il solo fatto di avere questi ultimi un contratto o rapporto di lavoro limitato nel tempo, a meno che non sussistano ragioni oggettive. Insomma: i criteri del periodo di anzianit� di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato.
Ecco dunque la massima espressa dal tribunale partenopeo:
�“Dopo la condanna dell’Italia da parte della Corte di giustizia europea con la sentenza C-22/13 per abuso del contratto a tempo determinato deve dichiararsi che fra l’insegnante e il ministero dell’Istruzione sussiste un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dovendosi condannare l’amministrazione convenuto al pagamento in favore del ricorrente delle retribuzioni contrattualmente dovute per i periodi di interruzione del rapporto di lavoro intercorsi fino all’immissione in ruolo e alla ricostruzione della carriera del lavoratore con il conteggio, a fini economici e normativi, della anzianit� di servizio per il periodo pre-ruolo in maniera integrale”. |