NUOVO UTENTE
Con la creazione di un account

          Sarai in grado di:

   - Visualizzare dati riservati solo per te in area privata
   - Essere sempre aggiornati sulle nostre attività e servizi
 UTENTE REGISTRATO
Esegui il Login
 NomeUtente 
 Password 

      Recupero Password
REGISTRAZIONE
19-12-2014/16:27:20 Visitato: 790
Cassazione: illegittimo il licenziamento del dipendente che offende il capo in un atto difensivo

Lo ha deciso la sezione lavoro della Cassazione, con la sentenza n. 26106 dell’11 dicembre 2014, dando ragione al dipendente di una banca che aveva impugnato il licenziamento disciplinare intimatogli per avere “diffamato” l’istituto affermando di non aver ricevuto un preavviso di revoca relativamente all’opposizione ad un’ordinanza ingiunzione e per aver emesso un assegno bancario su un conto corrente chiuso.

L’uomo ricorreva per Cassazione impugnando la sentenza della Corte d’appello di Ancona che aveva confermato la legittimità del licenziamento ritenendo sussistente il danno all’immagine a carico dell’istituto di credito addebitandogli la condotta in quanto dipendente dello stesso, laddove, invece, le sue asserzioni non potevano essere considerate diffamazione poiché contenute in uno scritto difensivo e, quindi, avvenute al di fuori dell’esercizio delle mansioni.

Per la S.C. il motivo è fondato.

Alla condotta rimproverata al dipendente è applicabile, infatti, secondo la Cassazione, la causa di giustificazione ex art. 598, 1° co., c.p., che costituisce applicazione del più generale principio dell’art. 51 c.p., poiché “le frasi ritenute diffamatorie concernevano in modo diretto ed immediato l’oggetto della controversia (vale a dire l’insussistenza degli estremi dell’illecito amministrativo di cui all’art. 28 d.lgs. n. 507/1999) ed erano funzionali alle argomentazioni svolte a sostegno della tesi difensiva prospettata”.

Tale scriminante di portata generale - ha spiegato la Corte - è pacificamente applicabile anche al contenuto di scritti difensivi relativi a giudizi civili e a maggior ragione nel caso di specie, in cui le affermazioni ritenute non veritiere si rinvenivano in uno scritto difensivo depositato nel corso di un giudizio in cui l’istituto di credito era estraneo e le stesse non solo “erano strettamente pertinenti all’oggetto della controversia – ma anche – formulate in maniera tutt’altro che sconveniente, non continente o comunque oltraggiosa”.

 

Infine, ha concluso la Corte accogliendo il ricorso e cassando la sentenza con rinvio, non è da ritenersi sussistente nella condotta addebitata al lavoratoreneppure un'astratta potenzialità lesiva in termini di danno all'immagine della società, atteso che quest'ultimo, meglio definibile come danno alla reputazione aziendale, può sussistere solo allorquando l'atto lesivo che determina la proiezione negativa sulla reputazione dell'ente sia immediatamente percepibile dalla collettività o da terzi”.

 

WebTv UGL Comunicazioni  
 POSTE ITALIANE 3
 730 DICHIARAZIONE DEI REDDITI 1
 CCNL AZIENDALI 3
 LAVORO E GIURISPRUDENZA 0
 BUSTA PAGA 2022 2
 PENSIONI / T.F.R. 0
CAMPAGNA TESSERAMENTO UGL COMUNICAZIONI 2022
Created & Powered By APL Sistemi
© 2024 FNC-UGL COMUNICAZIONI All Rights Reserved
FNC-UGL COMUNICAZIONI - Via di Santa Croce in Gerusalemme, 97 Roma
   
INFO
FNC-UGL COMUNICAZIONI
Dove Siamo | RSS
CONTATTI
Telefono  +39 06 70476547
Fax  +39 06 70476547
E-Mail  info@uglcomunicazioni.it
TERMINI E CONDIZIONI
Informativa sulla Privacy
Avvertenze
Cookie policy
MENU'
    Web Tv
    News & Comunicati
    Eventi
    Agenda
    Documenti
    Link & Numeri Utili
    Questionari & Sondaggi
    Domande Frequenti