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21-10-2014/17:44:31 Visitato: 766
Infortunio sul lavoro: come ottenere l’indennità INAIL

Nella quotidianità di un lavoratore possono essere frequenti casi di infortunio sul lavoro, fattispecie tutelata dall’INAIL. Se infatti il lavoratore non può tornare operativo e riprendere la propria attività per più di tre giorni, riceve un indennizzo per il periodo di inabilità temporanea assoluta, inclusi i giorni festivi, dal quarto giorno successivo all’infortunio alla completa guarigione.

L’indennità erogata ammonta a:

  • 60% della retribuzione media giornaliera dal 4° fino al 90° giorno;

  • 75% della retribuzione media giornaliera dal 91° giorno fino alla guarigione clinica.

Al fine di calcolare la retribuzione media giornaliera, si considera quella che è stata effettivamente erogata nei 15 giorni precedenti l’infortunio.

Nella maggior parte dei casi è prevista un’integrazione rispetto al trattamento INAIL da parte del datore, che consente la copertura dell’indennità giornaliera del 100%.

E’ onere ed obbligo del datore versare al lavoratore infortunato:

  • l’intera retribuzione per la giornata in cui è accaduto l’infortunio;

  • il 60% della retribuzione, salvo migliori condizioni stabilite dai ccnl o individuali per i successivi 3 giorni.

Una volta verificata la regolarità dell’accaduto, l’INAIL eroga al lavoratore, dal quarto giorno successivo all’infortunio, l’indennità prevista,, la quale può essere anticipata nella busta paga del lavoratore e rimborsata in seguito dall’INAIL al datore. Per prognosi superiore a 20 giorni vengono erogati acconti al lavoratore ed il saldo è corrisposto al momento della guarigione clinica.

Come per la malattia professionale, gli esami diagnostici sono esenti dal ticket per tutta la durata della inabilità temporanea al lavoro.

Come avviene il pagamento? Le opzioni sono molteplici:

  • assegno o in contanti allo sportello postale o bancario (solo per importi non superiori a 1.000 euro);

  • accredito su c/c bancario o postale (obbligatorio per importi superiori ai 1.000 euro);

  • accredito su libretto di deposito nominativo bancario o postale (obbligatorio per importi superiori ai 1.000 euro);

  • carta prepagata dotata di codice IBAN;

  • negli istituti di credito convenzionati con l’INPS per i titolari di rendita che riscuotono all’estero.

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